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Lavoro e impresa Start up di impresa

Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)


Un’opportunità per aspiranti imprenditori: basta un solo euro di capitale e bisogna affrontare minori spese per costituire una nuova società
Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)

Per agevolare l’avvio d’impresa è stata introdotta nella normativa italiana una nuova forma societaria: la società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis Codice Civile).

Questo nuovo tipo di società gode di un regime agevolato sia per l’ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione (basta un euro), sia per i minori costi da sostenere per la sua creazione.

Caratteristiche

  • Non sono previsti requisiti di età. Con la conversione in legge del 7 agosto 2013 del DL 76/2013, sono stati aboliti il limite d’età (massimo 35 anni) inizialmente previsto e l’originario obbligo di scegliere come amministratori soltanto giovani soci.
  • Nella denominazione dovrà essere specificato che si tratta di Srl Semplificata.
  • Il capitale sociale della Srls può variare da un minimo di 1 euro a un massimo di 9.999 euro. Il capitale deve essere interamente sottoscritto e versato alla data di costituzione. Inoltre deve essere versato in denaro direttamente agli amministratori della società.
  • L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (quindi occorre il notaio) e contenere i dati anagrafici e requisiti della società, in conformità al modello standard predisposto (disponibile in documenti allegati, su questa pagina a destra). Sono consentite integrazioni al modello standard con ulteriori clausole condivise dalle parti.
  • Costi di costituzione. L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. Devono invece essere versati l’imposta di registro (168 euro), i diritti camerali di prima iscrizione (in media 200 euro) e annuali, altre imposte e tasse previste dalla legge.

Riferimenti legislativi

La Srls è stata introdotta con un apposito articolo nel codice civile, il 2463-bis, con il decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modifiche dalla legge 24 marzo 2012 n. 27; l’articolo è modificato dal comma 13 dell’articolo 4 del Decreto Lavoro (Dl 76/2013). La costituzione delle Srls è possibile dalla pubblicazione del Decreto 138 del 23 giugno 2012, che definisce l’atto costitutivo standard.
La Srl a capitale ridotto, introdotta dal Decreto Sviluppo (Dl 83/2012 convertito con la legge 134/2012), è stata fatta confluire nella Srls (Dl 76/2013), con trasformazione automatica di quelle già aperte.

Ultimo aggiornamento 20/01/2023

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