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Studio e formazione Obbligo formativo

L’obbligo di istruzione


Varie le opzioni per assolvere l’obbligo di istruzione o scolastico che riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni
L’obbligo di istruzione

Cos’è l’obbligo di istruzione

In Italia l’istruzione obbligatoria ha una durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione (scuola elementare e scuola media) e i primi due anni del secondo ciclo (DM 139/2007). L’adempimento dell’obbligo di istruzione (o scolastico) è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. L’istruzione obbligatoria è gratuita.

Responsabilità condivisa

L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, il tutore o l’affidatario, le istituzioni scolastiche, l’Amministrazione scolastica, le Regioni e gli Enti locali.

Come assolvere l’obbligo di istruzione

Dopo aver concluso il primo ciclo di istruzione, gli ultimi due anni di obbligo (da 14 a 16 anni di età), possono essere assolti attraverso una delle seguenti modalità:

  • con la frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (licei, istituti tecnici e istituti professionali), nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) triennali e quadriennali erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
  • attraverso l’istruzione parentale (da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale). In questo caso gli alunni/studenti devono sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva come candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
  • con la stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato.

A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene rilasciato all’allievo una dichiarazione attestante l’adempimento dell’obbligo di istruzione nonché le competenze acquisite, che costituiscono credito formativo al fine dell’eventuale conseguimento della qualifica professionale.

Obbligo formativo

Diverso è l’obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico o di istruzione, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni.
Ogni giovane potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e capacità, uno dei seguenti percorsi:

  • proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione scolastica;
  • frequentare il sistema della formazione professionale di competenza della Regione;
  • iniziare un percorso di apprendistato;
  • frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti (CPIA).

Proseguimento degli studi

Dopo il superamento dell’esame di Stato conclusivo dell’istruzione secondaria di II grado (ex esame di Maturità), si accede ai corsi di istruzione terziaria (Università e Afam – Alta Formazione, Artistica, Musicale e Coreutica).
La qualifica professionale triennale o il diploma professionale quadriennale, ottenuti nei corsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, permettono l’accesso ai corsi di istruzione professionale di “secondo livello” o post qualifica/post diploma, ai quali si può accedere anche dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di II grado. Con lo stesso diploma si accede anche ai corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Ultimo aggiornamento 05/07/2023

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