Lavoro e impresa Lavorare in Italia
Agenzie per il Lavoro
La normativa che regola i servizi delle agenzie per il lavoro è determinata dal decreto legislativo, n.276/2003 che ha introdotto numerose novità nell’ambito dei servizi per il lavoro: oltre ai Centri per l’Impiego sono stati riconosciuti nuovi soggetti privati di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.
All’interno di questo sistema, la circolazione delle informazioni è garantita dalla cooperazione di tutti i soggetti attraverso il portale Cliclavoro.
Cosa sono e come funzionano
Le Agenzie per il Lavoro sono soggetti autorizzati e accreditati mediante l’iscrizione all’Albo informatico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: una sorta di registro elettronico che contiene tutte le informazioni utili e i contatti di ogni agenzia accreditata.
L’iscrizione all’Albo garantisce agli operatori la possibilità di offrire servizi e rappresenta una tutela per il cittadino, perché certifica quali sono gli enti effettivamente autorizzati. L’Albo, la cui gestione è affidata alla Direzione generale per il mercato del lavoro del Ministero, è suddiviso in sezioni, sulla base della tipologia di servizio che le Agenzie sono autorizzate a svolgere:
- somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale): si mettono a disposizione degli utilizzatori (aziende private ecc.) lavoratori direttamente assunti dall’Agenzia di somministrazione. Il lavoratore ha quindi un contratto di lavoro subordinato con l’Agenzia di somministrazione, ma lavora presso un altro soggetto da cui riceve le direttive per lo svolgimento del proprio lavoro;
- intermediazione: è un’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, realizzata tramite la raccolta dei curricula dei lavoratori, la promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di impiego, l’orientamento professionale, l’erogazione di attività di formazione per l’inserimento lavorativo;
- ricerca e selezione del personale: consiste nel ricercare e individuare il lavoratore più idoneo a soddisfare le esigenze di un’impresa;
- supporto alla ricollocazione professionale: su specifico incarico del committente, anche in base ad accordi sindacali, si ricolloca sul mercato un lavoratore o un gruppo di lavoratori, grazie ad attività di formazione specifica e di affiancamento nello svolgimento della nuova attività.
Tipologie
Le Agenzie del lavoro si distinguono a seconda dell’attività che sono autorizzate a svolgere:
- agenzie di somministrazione di tipo generalista: operano a tutto campo in materia di somministrazione a tempo determinato e indeterminato. Sono autorizzate all’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale;
- agenzie per la somministrazione di lavoro di tipo specialista: operano solo per la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato ed esclusivamente per alcune attività consentite (art. 20, comma 3 del D.Lgs 276/2003);
- agenzie di intermediazione (con le sottosezioni dedicate ai soggetti privati e ai regimi particolari di autorizzazione): svolgono attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati. Le agenzie iscritte a questa sezione sono autorizzate anche a svolgere attività di selezione, supporto e ricollocazione professionale;
- agenzie di ricerca e selezione del personale: si occupano di tutte le attività connesse alla scelta ottimale delle risorse umane per un determinato posto di lavoro da occupare, sulla base delle indicazioni fornite dal committente;
- agenzie di supporto alla ricollocazione del personale: si occupano del supporto alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singoli o gruppi di lavoratori, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all’inserimento lavorativo, l’accompagnamento della persona e l’affiancamento per l’inserimento nella nuova attività.
I regimi particolari di autorizzazione
Tra i soggetti che svolgono intermediazione rientrano anche quelli, pubblici e privati, che operano con i Regimi particolari di autorizzazione (Decreto 20 settembre 2011 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali):
- scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie;
- università, pubbliche e private, e consorzi universitari;
- comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e camere di commercio;
- associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale (anche tramite associazioni territoriali e società di servizi controllate);
- patronati, enti bilaterali e associazioni senza fini di lucro;
- gestori di siti internet senza finalità di lucro.
Anche l’Ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere, a particolari condizioni, l’iscrizione all’albo di una fondazione o altro soggetto dotato di personalità giuridica.
Modalità di accesso al servizio
Tutti coloro che cercano lavoro e le imprese alla ricerca di personale possono prendere direttamente contatto con i soggetti autorizzati, la cui prestazione è gratuita per i lavoratori e a pagamento solo per le imprese.
L’elenco completo delle Agenzie per il Lavoro è disponibile nell’Albo informatico sul sito dell’Anpal – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro.
Ultimo aggiornamento 18/12/2023