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Lavoro e impresa Autoimprenditorialità

La ditta individuale e l’impresa familiare


Sono le forme di impresa più semplici e le più facili da costituire
La ditta individuale e l’impresa familiare

La ditta individuale

Caratteristiche
La ditta individuale (o impresa individuale) prevede la sola figura dell’imprenditore come titolare. L’imprenditore, infatti, promuove l’attività dell’impresa e, agendo autonomamente, è l’unico responsabile della gestione. Inoltre, in caso di fallimento o di debiti, il titolare si fa carico di tutte le obbligazioni derivanti dall’attività, con l’estensione del rischio di impresa a tutto il suo patrimonio personale: si parla, in questo caso, di responsabilità illimitata.
L’impresa individuale è una delle forme giuridiche più semplici e comuni tra le forme imprenditoriali previste nel nostro ordinamento. È la più facile da costituire, per quanto riguarda gli adempimenti burocratici da ottemperare, e contemporaneamente la meno dispendiosa in rapporto all’impegno economico iniziale. Per le sue caratteristiche l’impresa individuale può essere indicata in particolare per attività di ridotte dimensioni.

Costituzione
Per avviare un’impresa individuale non sono necessarie particolari formalità. La costituzione avviene attraverso l’apertura della partita IVA e l’iscrizione, entro 30 giorni, presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia nella quale si trova la sede legale della ditta. Per determinate attività può essere inoltre richiesta l’iscrizione presso albi, registri o elenchi.
L’imprenditore individuale può servirsi, oltre che della propria opera, di dipendenti o di collaboratori. Nel caso in cui l’imprenditore ricorra alla collaborazione dei propri familiari, la ditta diviene un’impresa familiare.

Scioglimento
Le procedure di chiusura dell’impresa individuale sono anch’esse piuttosto semplici e prevedono pochi passaggi da effettuare:

  • liquidazione di quanto dovuto all’Erario e agli Enti Previdenziali;
  • comunicazioni all’INAIL, all’INPS, alla Camera di Commercio e agli eventuali albi;
  • chiusura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate.

L’impresa familiare

Caratteristiche
L’impresa familiare è una particolare forma di impresa individuale. Oltre al titolare, al suo interno collaborano uno o più familiari: il coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo. Il lavoro svolto dai familiari nell’ambito dell’impresa deve essere prestato in modo continuativo, non occasionale, e in misura prevalente rispetto ad altre attività eventualmente svolte all’esterno. Non può quindi rientrare tra i collaboratori familiari chi svolge un’attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa in modo continuativo, mentre possono essere compresi in questa categoria i pensionati.
In cambio della loro partecipazione all’impresa, i familiari acquisiscono specifici diritti economici e decisionali:

  • il diritto al mantenimento (in relazione alla condizione patrimoniale della famiglia);
  • il diritto a partecipare agli utili dell’impresa familiare, ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, in misura proporzionale rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro prestato;
  • il diritto di intervenire nelle decisioni che riguardano l’impiego degli utili e degli incrementi del patrimonio aziendale, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’impresa;
  • il diritto di prelazione in caso di cessione dell’azienda.

La normativa fiscale prevede che all’imprenditore sia assegnato almeno il 51% degli utili dell’impresa. A prescindere dai diritti riconosciuti ai collaboratori familiari, l’impresa familiare continua ad avere lo stesso inquadramento giuridico dell’impresa individuale. La responsabilità dell’azienda ricade infatti esclusivamente sul titolare dell’impresa, che risponde di tutte le obbligazioni dell’impresa con il suo intero patrimonio personale ed è l’unico che può andare incontro al fallimento.
La normativa intende in questo modo garantire ai collaboratori familiari la possibilità di intervenire nelle scelte aziendali in situazioni particolari della vita dell’impresa che possono avere conseguenze dirette sulla vita familiare. Ma, nei confronti di terzi, l’impresa familiare continua a essere un’impresa individuale.

Costituzione
Un’impresa familiare può derivare da una ditta individuale già esistente o può essere costituita contestualmente all’inizio dell’attività. La costituzione dell’impresa familiare avviene con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata, in cui devono essere indicati:

  • l’attività esercitata dal titolare;
  • gli estremi dei familiari collaboratori e il grado di parentela.

Entro 30 giorni dalla stipula dell’atto, bisogna provvedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l’impresa ha sede legale.

La Comunicazione Unica

Per l’avvio dell’impresa è necessario ricorrere alla Comunicazione Unica, divenuta obbligatoria a partire dal 1 aprile 2010. Attraverso una procedura telematica, ComUnica, a disposizione delle imprese, è possibile eseguire i principali adempimenti necessari:

  • per la pubblicità legale nel Registro delle Imprese;
  • per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;
  • ai fini fiscali (IVA), previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL).

Nel dettaglio, attraverso ComUnica si può effettuare la presentazione per via telematica delle domande di iscrizione, variazione e cessazione al Registro delle Imprese, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate.
Le pratiche da presentare al Registro delle Imprese, relative sia alle società che alle ditte individuali, devono essere inoltrate esclusivamente per via telematica.
Per sapere come presentare le pratiche ComUnica è possibile consultare il sito internet Registro Imprese, l’archivio ufficiale delle Camere di Commercio Italiane, oppure le pagine del sito della Camera di Commercio di Roma dedicate alla Comunicazione Unica.

consente la presentazione per via telematica delle domande di iscrizione, variazione e cessazione al Registro Imprese, Inps, Inail e Agenzia delle entrate.
Dal 1 Aprile 2010, ComUnica è obbligatoria. Le pratiche al Registro delle Imprese, sia relative alle società che alle ditte individuali, devono essere presentate esclusivamente per via telematica
Per sapere come presentare le pratiche ComUnica è possibile consultare il sito internet www.registroimprese.it e le pagine del sito della Camera di Commercio di Roma dedicate alla Comunicazione Unica.La Comunicazione Unic

Ultimo aggiornamento 20/01/2023

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