Lavoro e impresa Le forme di impresa
Le società cooperative
Fornire ai soci beni, servizi e occasioni di lavoro a condizioni più convenienti di quelle di mercato: è con questo obiettivo che si costituiscono le società cooperative
Caratteristiche e tipologie
Secondo la definizione del Codice Civile, le cooperative “sono società a capitale variabile con scopo mutualistico”.
L’elemento principale su cui si fonda la società cooperativa è dunque, in primo luogo, lo scopo mutualistico che la contraddistingue e che ha come destinatari principalmente i soci. Lo scopo mutualistico si realizza infatti attraverso la fornitura ai soci di beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più convenienti di quelle che si possono trovare sul mercato.
Il secondo aspetto è il capitale variabile: nella società cooperativa il capitale sociale non è determinato in un ammontare definito, ma è appunto variabile, consentendo in tal modo il libero ingresso e la libera uscita dei soci.
Sono due le possibili categorie di società cooperative:
- le cooperative a mutualità prevalente;
- le cooperative a mutualità non prevalente o sussidiaria.
Solo le cooperative a mutualità prevalente possono beneficiare delle agevolazioni di carattere tributario riservate alle cooperative. Per usufruirne è necessario essere iscritti all’Albo Nazionale delle Società Cooperative, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che tiene anche l’Albo Nazionale delle società cooperative edilizie.
Il Ministero si occupa nel settore cooperativo di effettuare attività di vigilanza, relativa non direttamente agli aspetti giuslavoristici e tributari quanto invece a quelli più propriamente mutualistici e societari.
Sono cooperative a mutualità prevalente:
- le cooperative di consumo (con attività prevalente in favore dei soci);
- le cooperative di produzione e lavoro (con prestazioni lavorative svolte prevalentemente da parte dei soci);
- le cooperative di altra natura (con beni o servizi apportati prevalentemente dai soci).
La cooperativa a mutualità prevalente è soggetta a particolari vincoli:
- limitazioni nella distribuzione dei dividendi ai soci;
- limitazioni nella remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci;
- divieto di distribuire riserve ai soci;
- obbligo di devolvere l’intero patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in caso di scioglimento della società.
Alle società cooperative si applicano le disposizioni normative proprie delle società per azioni.
Nel caso in cui la cooperativa abbia meno di 20 soci e uno stato patrimoniale con un attivo non superiore a un milione di euro, si applica la normativa propria della società a responsabilità limitata.
Delle obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il suo patrimonio. I soci sono dunque responsabili solo per la quota da loro sottoscritta.
Organi sociali e amministrazione
Gli organi sociali della cooperativa sono:
- l’assemblea dei soci, alla quale è affidata la funzione deliberativa, cioè il compito di prendere decisioni per la società.
- il consiglio di amministrazione, l’organo esecutivo che gestisce la società secondo le direttive date dall’assemblea. Possono farne parte anche i non soci.
- il collegio sindacale, organo di controllo, obbligatorio se il capitale sociale è superiore a 120.000,00 euro e in altri casi previsti dalla legge. I suoi componenti possono anche non essere soci.
Per quanto riguarda l’amministrazione, le società cooperative alle quali si applicano le disposizioni previste per le S.p.A. possono essere gestite, come queste ultime, secondo tre differenti sistemi:
- sistema tradizionale;
- sistema dualistico;
- sistema monistico.
Costituzione
L’atto costitutivo della società cooperativa è un atto pubblico. Contiene le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e le informazioni riguardanti i soci, le condizioni per il recesso e per le nuove ammissioni, l’oggetto e il capitale sociale, il sistema di amministrazione, la nomina dei primi amministratori e la composizione degli altri organi sociali. Deve essere depositato entro 20 giorni per l’iscrizione nel Registro delle imprese.
Per costituire una società cooperativa è necessario un numero minimo di nove soci. Solo nel caso in cui i soci siano persone fisiche e si faccia riferimento alla normativa per le S.r.l., possono essere costituite cooperative con un numero inferiore di soci, compreso tra i tre e gli otto. Se durante l’attività della cooperativa il numero dei soci scende sotto i limiti fissati, deve essere reintegrato entro un anno, pena lo scioglimento della società.
La Comunicazione Unica
Per l’avvio dell’impresa è necessario ricorrere alla Comunicazione Unica, divenuta obbligatoria a partire dal 1 aprile 2010. Attraverso una procedura telematica, ComUnica, a disposizione delle imprese, è possibile eseguire i principali adempimenti necessari:
- per la pubblicità legale nel Registro delle Imprese;
- per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;
- ai fini fiscali (IVA), previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL).
Nel dettaglio, attraverso ComUnica si può effettuare la presentazione per via telematica delle domande di iscrizione, variazione e cessazione al Registro delle Imprese, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate.
Le pratiche da presentare al Registro delle Imprese, relative sia alle società che alle ditte individuali, devono essere inoltrate esclusivamente per via telematica.
Per sapere come presentare le pratiche ComUnica è possibile consultare il sito internet Registro Imprese, l’archivio ufficiale delle Camere di Commercio Italiane, oppure le pagine del sito della Camera di Commercio di Roma dedicate alla Comunicazione Unica.
Portale delle Cooperative
Il Portale delle Cooperative è un servizio interattivo per la consultazione online e la verifica della posizione contributiva delle società cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico: Cooperative.mise.gov.it.
Ultimo aggiornamento 20/01/2023