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Lavoro e impresa Le forme di impresa

L’associazione in partecipazione


Uno strumento flessibile che lega contrattualmente due soggetti per la realizzazione degli utili di un’impresa o di un affare, senza instaurare rigidi rapporti di lavoro o fusioni societarie
L’associazione in partecipazione

Caratteristiche

L’associazione in partecipazione è un contratto tra due soggetti, l’associante e l’associato, che possono essere sia una persona fisica che una persona giuridica, cioè un’impresa.
In virtù di tale contratto, l’associante attribuisce all’associato il diritto a partecipare agli utili che derivano dalla gestione della sua impresa o di uno o più affari, ottenendo in cambio da parte dell’associato un apporto dotato di valore economico. L’apporto può essere costituito da capitale, ovvero beni o denaro, da lavoro, oppure può essere misto, lavoro e capitale insieme.
Da un punto di vista fiscale, il reddito dell’associato in partecipazione, con apporto di solo lavoro, rientra tra i redditi di lavoro autonomo.
L’associato, da parte sua, è tenuto a partecipare anche delle perdite di gestione. A meno di diversi accordi che nel contratto possano porre dei limiti o escludere l’associato dal rischio d’impresa, quest’ultimo partecipa infatti alle eventuali perdite derivanti dalla gestione dell’impresa o dell’affare, nella stessa misura in cui partecipa agli utili. Tuttavia, le perdite che ricadono sull’associato non possono superare il valore del suo apporto.

Diritti e doveri

I diritti e i doveri attribuiti ad associante e associato determinano un sistema di rapporti ben definito:

  • l’associato ha l’obbligo di adempiere agli impegni assunti contrattualmente (senza che per questo si crei alcun tipo di subordinazione nei confronti dell’associante);
  • il compenso dell’associato deve essere calcolato esclusivamente in rapporto agli utili d’impresa (non vengono applicati contratti di categoria e non sono previsti minimi retributivi garantiti);
  • la gestione dell’impresa o dell’affare spetta esclusivamente all’associante;
  • l’associante deve dare conto all’associato della gestione dell’impresa o dell’affare, presentando un rendiconto finale (il contratto può indicare il tipo di controllo che l’associato può esercitare).

Risulta chiaro, pertanto, che l’associazione in partecipazione non equivale a un rapporto di lavoro subordinato. Analogamente, il contratto di associazione in partecipazione è sostanzialmente diverso anche dal contratto di società, dal momento che non si determina la nascita di un nuovo soggetto di diritto e che l’apporto dell’associato rimane distinto dal patrimonio dell’impresa dell’associante. Inoltre, poiché l’impresa rimane integralmente di pertinenza dell’associante, è solo quest’ultimo che deve rispondere delle obbligazioni dell’impresa nei confronti di terzi.

Come sottolinea Wikilabour «Fino a giugno 2015 l’apporto fornito dall’associato poteva consistere (anche) nello svolgimento di una prestazione lavorativa.
Oggi non è più così. L’art. 53 del decreto legislativo n. 81/2015, attuativo della legge delega n. 183/2014 (c.d. Jobs Act), entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha infatti statuito l’abrogazione del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro .
In particolare, la norma in parola ha riformulato il testo del secondo comma dell’art. 2549 del codice civile, stabilendo che, nel caso in cui l’associato sia una persona fisica, l’apporto “non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro” .»

Costituzione

Per il contratto non è necessaria la forma scritta, a meno che l’apporto da parte dell’associato riguardi beni immobili o diritti reali di godimento su beni immobili. In questo caso sono obbligatori una scrittura privata autenticata o un atto pubblico.

Scioglimento

La cessazione del rapporto contrattuale può avvenire per le seguenti cause:

  • decorrenza del termine fissato;
  • inadempimento contrattuale di una delle parti;
  • gravi perdite;
  • giusta causa (se previsto nel contratto).

Poiché l’associante è l’unico responsabile delle obbligazioni assunte dall’impresa, l’associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell’associante. Il fallimento dell’associato non comporta invece l’automatico scioglimento del contratto di associazione.

Riferimenti utili

Per approfondire le informazioni sull’associazione in partecipazione, con relativi trattamenti economici e previdenziali, è possibile consultare il portale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Ultimo aggiornamento 20/01/2023

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