L’esercizio di arti o professioni
Caratteristiche
Uno degli ambiti propri del lavoro autonomo è rappresentato dall’esercizio di arti o professioni.
Come per tutte le tipologie di lavoro autonomo devono essere rispettati i requisiti generali:
- autonomia nello svolgimento del lavoro:
- assenza di vincoli di subordinazione;
- gestione autonoma di tempi, modi e mezzi per l’esecuzione;
- natura non di impresa.
Nell’esercizio di arti e professioni in regime di lavoro autonomo, l’attività deve avere carattere professionale ed essere svolta abitualmente, anche se non necessariamente in modo esclusivo o prevalente.
Svolgono attività di questo genere:
- artisti;
- professionisti dello sport e dello spettacolo;
- professionisti intellettuali (avvocati, notai, medici, commercialisti ecc.).
La prestazione d’opera intellettuale
I professionisti intellettuali sono considerati prestatori d’opera intellettuale. Gli elementi distintivi della prestazione d’opera intellettuale sono:
- il carattere intellettuale della prestazione, cioè l’uso di intelligenza e cultura in misura prevalente rispetto all’eventuale impiego di lavoro manuale;
- la discrezionalità nell’esecuzione del lavoro, cioè la possibilità per i professionisti di eseguire il lavoro loro affidato nel modo che ritengono più opportuno;
- il semplice obbligo di compimento della prestazione, indipendentemente dal risultato finale.
Il professionista intellettuale, cioè, ha diritto al compenso per il solo fatto di aver prestato la propria opera, indipendentemente dall’esito positivo o negativo del lavoro svolto. Questo perché, nel caso della prestazione d’opera intellettuale, il risultato non può essere garantito a priori, ma è solo eventuale e rimane perciò escluso dal contratto.
Professioni libere e protette
Per l’esercizio di determinate professioni è richiesta l’iscrizione in appositi albi o ordini riconosciuti dalla legge. Si tratta delle cosiddette professioni protette (giornalisti, notai, medici ecc.).
Diversamente, si parla di professioni libere (come nel caso di pubblicitari, consulenti d’azienda ecc.). Per quanto riguarda le professioni non organizzate in ordini o collegi, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) è disponibile l’elenco delle associazioni professionali previsto dalla disciplina (Legge n.4/2013) che le ha riformate.
Contribuzione
I lavoratori autonomi che esercitano arti o professioni rientrano, ai fini contributivi, nella categoria dei liberi professionisti senza cassa. Per questa categoria è prevista per legge l’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS per i liberi professionisti titolari di partita IVA.
Criteri presuntivi
Per razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese da titolari di partita IVA, la riforma Fornero (L. 92/2012) ha introdotto la presunzione che, in mancanza di prova contraria da parte del committente, tali prestazioni siano da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
- durata della collaborazione con il medesimo committente superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi;
- riconducibilità ad un soggetto o centro di imputazione di interessi di un corrispettivo superiore all’80% del reddito prodotto dal professionista in due anni solari consecutivi;
- postazione fissa di lavoro del collaboratore presso una delle sedi del committente.
Tale collaborazione coordinata e continuativa, in assenza di un progetto specifico, si trasforma in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per considerare autentico il rapporto di lavoro autonomo a partita IVA sono necessari invece:
- un compenso minimo fissato periodicamente;
- l’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richieda l’iscrizione ad un ordine professionale o a registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e preveda specifici requisiti e condizioni. (Alla ricognizione di tali attività si provvederà con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della disposizione).
La disciplina dei criteri presuntivi si applica ai rapporti sorti successivamente all’entrata in vigore della riforma (18 luglio 2012), mentre per quelli antecedenti e attualmente in corso è prevista un’efficacia differita di un anno.
Riferimenti utili
Per approfondimenti sui trattamenti economici e previdenziali, è possibile consultare il portale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Per informazioni sul profilo fiscale dei professionisti, consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’esercizio di arti o professioni con partita IVA vedere la sezione dedicata ai Contratti sul sito Cliclavoro.
Ultimo aggiornamento 29/01/2024